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Favorire la mobilità ciclistica, consentendo agli utenti la circolazione contromano qualora le condizioni di sicurezza lo consentano. Questo il contenuto della proposta di legge a firma Giuseppe Francesco Maria Marinello del Pdl, assegnata l’11 luglio all’esame della commissione Trasporti.
Una disposizione analoga è stata adottata in via sperimentale in Francia nel 2010, riconoscendo una richiesta da tempo avanzata dagli amanti delle due ruote francesi: quella della circolazione contromano, anche nelle vie cittadine. Il Centro studi sulle reti, il trasporto e l'urbanistica, che dipende dal governo francese, ha pubblicato nel 2008 una ricerca sui rischi di tale disciplina. Nel corso di cinque anni non vi è stato alcun incidente che abbia coinvolto un ciclista in una delle 25 strade interessate dalla sperimentazione. Il governo francese ha quindi consentito di utilizzare la nuova norma a discrezione dei dipartimenti territoriali dello Stato.
Secondo Marinello la maggiore densità della circolazione in Italia non consente forse una normativa così ampia. Pertanto i promotori si sono limitati a proporre di consentire la circolazione ciclistica contromano lungo il margine della strada se esso è presente e sufficientemente ampio e salvo che non vi sia espresso divieto.
Per favorire ulteriormente questo tipo di mobilità si è inoltre precisato che l'uso della bicicletta è sempre ammesso nelle aree pedonali e nei parchi cittadini, a velocità moderata ed avendo cura dell'incolumità degli altri utenti, salvo espresso, motivato divieto, anche temporaneo, delle autorità. La seconda disposizione proposta riguarda invece i pedoni. La norma proposta prevede, tramite una modifica all'articolo 190 del codice della strada, che la circolazione notturna dei pedoni sulle strade extra-urbane debba essere messa in sicurezza mediante l'uso dei giubbotti retroriflettenti. La terza disposizione, sempre inserita nel medesimo articolo 190 del codice della strada, riguarda gli sportivi, i podisti e i corridori. La norma proposta, che li equipara ai pedoni, prevede quattro regole fondamentali: circolazione contromano; circolazione in colonna nelle ore notturne; uso del giubbotto retroriflettente; possibilità di utilizzate le piste ciclabili.
proposta di legge | [Modifiche agli articoli 182 e 190 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione dei velocipedi e di comportamento di pedoni, corridori e podisti] | 115 kB |