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Visto che autorevoli personaggi con importanti ruoli tecnico-burocratici nel Comune di Milano si ostinano ancora oggi ad affermare che le biciclette non possono andare sui marciapiedi, è giunto il momento di dire le cose come stanno davvero al riguardo.
Non vi è alcun dubbio che il Codice della Strada consenta il transito delle biciclette sui marciapiedi, non direttamente però. Per poter percorrere in bici uno specifico marciapiede, occorre infatti che il Comune emetta preventivamente, in relazione a quello specifico marciapiede, un'ordinanza e installi la segnaletica relativa.
Al riguardo, le possibilità previste dal Codice della Strada all'art. 39 e dal Regolamento del CdS all'art. 122, 9c) - e come definitivamente chiarito dal Decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 557, Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili, in G.U. n. 225, 26 settembre 2000, Serie Generale - sono due:
a) pista ciclabile contigua al marciapiede (segnale alla fig. II. 92/a del Regolamento, con riga per separare la sezione di marciapiede destinata ai pedoni da quella destinata alle biciclette);
b) percorso pedonale e ciclabile (segnale alla fig. II. 92/b, senza riga di separazione, e cioè in promiscuo tra pedoni e ciclisti).
Dunque a Milano, volendolo, decine e decine di marciapiedi larghi (ma non necessariamente) e poco frequentati dai pedoni potrebbero ospitare il transito delle biciclette adottando una delle due opportunità sopra indicate (separazione o promiscuità), offerte dal Codice della Strada, e installando i necessari scivoli.
E' dunque venuto il tempo di smetterla di trincerarsi dietro inammissibili non possumus, per iniziare ad operare concretamente a favore della bici utilizzando gli strumenti che già esistono. O, almeno, occorre cambiare gli argomenti in base ai quali ci si ostina a non fare.
Negli anni recenti, anche partendo da proposte e indicazioni della FIAB, sono state presentate diverse Proposte di Legge. Elenco e testi.
LEGENDA
Linee guida FIAB, pubblicazione FIAB (schede, quaderni), pubblicazione di altri Enti redatta da FIAB.
Documento redatto da un tecnico e/o esperto della FIAB, non ufficiale FIAB.
Documento redatto da associazioni aderenti a FIAB o suoi membri.
Documento di persone o ente esterno alla FIAB, segnalazione documentazione presente in rete.
Documento esterno alla FIAB, segnalazione documentazione presente in rete. In Inglese.
Mentre il primo genere esprime posizioni ufficiali della FIAB (o comunque si tratta di uno "studio" promosso dalla FIAB), tutti gli altri possono essere validi contributi ma che a volte rispecchiano anche elementi non condivisi e/o oggetto di dibattito e di valutazioni diverse (non sempre strettamente tecniche).